Acquisto Cittadinanza per MATRIMONIO (art. 5 L. 91/92)

REQUISITI
Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani. Per presentare la domanda ex art.5 è necessario che siano intercorsi:
  • - 2 anni di residenza legale e continuativa in Italia dalla data del matrimonio;
  • - 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
  • - 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
 I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.

La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.

Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.

Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.

Qualunque variazione di residenza, anche all'estero, deve essere comunicata all'Ufficio (scarica: modulo variazione residenza)
 
DOCUMENTI RICHIESTI
  • CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine. (non ha scadenza)
  • CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.
Una volta legalizzati i documenti devono essere tradotti (vedi nota sulle modalità di traduzione).
  • TITOLO DI SOGGIORNO : carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
  • DOCUMENTO DI IDENTIT À : passaporto o carta di identità.
  • RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza")
Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.

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