Aggiornamento al 5 maggio 2021
Informazioni
L'istituto di ricerca che intenda stipulare una convezione di ricerca, avente ad oggetto un progetto di ricerca, con un cittadino straniero in possesso di un titolo di studio superiore, può presentare l'istanza di nulla osta a favore dello stesso, durante l'intero corso dell'anno, compilando l'apposito modello. Rientrano in questa tipologia anche i lettori universitari e i ricercatori, che precedentemente entravano con la procedura prevista dall'art 27 lettera B e C.Modello FR
Requisiti
• il ricercatore deve aver conseguito, un titolo di studio superiore, intendendosi come tale quello che dà la possibilità, nel paese in cui è stato conseguito, di accedere ai programmi di dottorato. Il ricercatore può essere residente all'estero o residente in uno Stato membro della UE.
• l'Istituto di ricerca deve essere iscritto nell'apposito elenco tenuto dal MIUR;
• deve essere stipulata una convenzione di accoglienza, della durata minima di 3 mesi, tra il ricercatore e l'Istituto di Ricerca, con cui, da un lato, il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca e dall'altro l'istituto di ricerca si impegna ad accogliere il ricercatore.
La convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, che devono prevedere risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale: l’attività di ricerca può essere svolta nelle forme di lavoro subordinato, lavoro autonomo o borsa di addestramento alla ricerca (assegnisti di ricerca o borsa di studio post dottorato). La convenzione deve prevedere anche la stipula di una assicurazione sanitaria per malattia oppure l'iscrizione al SSN. (Modello FR)
La domanda può essere presentata anche nel caso in cui il ricercatore straniero, così come sopra definito, sia già regolarmente soggiornante in Italia in virtù di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, ad eccezione che si tratti di un permesso rilasciato per asilo o per protezione temporanea. (Modello FR)
Il cittadino straniero, che è residente in uno Stato membro della UE in cui è stato ammesso come ricercatore e deve sviluppare in Italia, per un periodo non superiore a 3 mesi, il programma di ricerca avviato nello Stato membro di provenienza, può fare ingresso in Italia dandone comunicazione allo Sportello Unico Immigrazione entro 8 giorni dall'arrivo, producendo copia della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato. In questo caso la domanda dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposito modello. (Modello FC)
Per periodi superiori a 3 mesi, invece, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza con un Istituto di ricerca italiano iscritto nell'apposito elenco tenuto dal MIUR (Modello FR).
Dopo aver ottenuto il visto e prima dell'ingresso in Italia il cittadino straniero può presentare domanda per l'ingresso del familiare al seguito.
Una volta ottenuto il permesso di soggiorno per ricerca scientifica, il cittadino straniero può presentare domanda per ricongiungimento familiare.
Per consultare la scheda sul Ricongiungimento familiare clicca qui
NB: coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per ricerca scientifica, possono essere assunti ai sensi dell’art. 27 quater carta Blu. In questo caso si prescinde dalla produzione della dichiarazione di valore: sarà sufficiente produrre la copia della convenzione di accoglienza.
Procedura
L’istituto di ricerca deve inviare la domanda esclusivamente on line, collegandosi al sito del Ministero http://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e compilare il modello specifico:
Modello FR
Modello FC (per cittadino residente all'estero o in uno stato membro UE che richiede l’ingresso in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni)
RICORDA di indicare nella domanda un indirizzo e-mail valido
Utilizzando il programma ALI puoi sempre controllare l'andamento della tua domanda attraverso il sito http://nullaostalavoro.dlci.interno.it usando le credenziali fornite in esito all’inserimento dell’istanza.
Dopo aver inviato la domanda on-line, devi attendere la mail dello Sportello Unico Immigrazione con il numero del tuo fascicolo e la richiesta di presentazione della documentazione (in allegato ti sarà mandato l’elenco dei documenti necessari).
La documentazione prevista dalla normativa vigente dovrà essere inviata in un unico file PDF all’indirizzo e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando il numero di fascicolo e il nominativo del richiedente.
Acquisito il parere della Questura, procederemo all’inoltro telematico del Nulla Osta alla Rappresentanza Diplomatica competente. Contestualmente vi invieremo copia della ricevuta di consegna del Nulla Osta su cui dovrete apporre, ed annullare con la data, una marca da bollo da euro 16,00. Una scansione della ricevuta del nulla osta, riportante la marca da bollo annullata, dovrà essere inviata via mail per essere inserita agli atti.
A seguito dell’ingresso del lavoratore in Italia dovrete inviare una mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. con la richiesta di un appuntamento per il ritiro del kit postale (indicando il numero del fascicolo e la data di ingresso del lavoratore in Italia).
In sede di appuntamento dovrete depositare la documentazione originale cartacea, da inserire agli atti, e l’originale della marca da bollo indicata in istanza.
Inoltre è necessario portare:
- una marca da bollo di 16 € per il Mod 209
- due fotocopie del visto di ingresso
- una fotocopia della pagina del passaporto contenente i dati anagrafici
In occasione dell'appuntamento il lavoratore dovrà sottoscrivere l'Accordo di Integrazione solo nel caso in cui il suo ingresso sia superiore a 365 giorni.
Entro 8 giorni dalla firma dell'Accordo di Integrazione dovrà andare a prenotarsi per poter frequentare la sessione di educazione civica nei Centri per l'istruzione degli adulti (CPIA/CTP) dove è possibile frequentare anche i corsi di italiano per raggiungere il livello A2 richiesto dall'Accordo.
Entro 48 ore chi ti ospita ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione di ospitalità mediante la comunicazione presso il commissariato di polizia di zona se residente nel comune di Torino o presso il comune nella persona del sindaco (se residente in un comune della provincia).
Guarda l'elenco dei CPIA/CTP e vai in quello che ha lo stesso CAP (codice di avviamento postale es. 10124, 10152...) del tuo indirizzo di residenza.
In riferimento al modello FC se la domanda è stata accettata e nell'area personale (consultabile on line) viene riportata la dicitura "C.F provvisorio" lo Sportello Unico Immigrazione fissa la data dell'appuntamento per il ritiro della comunicazione di Nulla Osta. In sede di appuntamento è necessario presentare una marca da bollo da 16 €. Vi verrà consegnata comunicazione di avvenuta trasmissione telematica del Nulla Osta all'Autorità Consolare.
Pre-avviso di rigetto
Se la documentazione non è completa o non va bene ti viene inviato un pre-avviso di rigetto
- attraverso raccomandata A.R.
- attraverso PEC per tutti coloro che nella istanza hanno indicato l'indirizzo di un patronato/centro di assistenza/studio legale.
- attraverso PEC per i soggetti giuridici
A partire dal momento del ricevimento dell'avviso hai tempo 10 giorni per presentare osservazioni in merito o integrare la documentazione mancante inviando una mail ai seguenti indirizzi:
Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.;
Rigetto definitivo
Se la documentazione che hai spedito dopo aver ricevuto il preavviso di rigetto non va bene, ti verrà mandato il rigetto definitivo dell'istanza:
- attraverso raccomandata A.R.
- attraverso PEC per tutti coloro che nella istanza hanno indicato l'indirizzo di un patronato/centro di assistenza/studio legale.
- attraverso PEC per i soggetti giuridici
A questo punto la procedura verrà chiusa definitivamente ma potrai sempre fare ricorso.
PROROGA
In caso di PROROGA del programma di ricerca, l'Ente di ricerca deve trasmettere, mezzo mail, allo sportello Unico per l'Immigrazione la convenzione di accoglienza rinnovata. Lo Sportello Unico provvederà a reinoltrare il documento debitamente timbrato e protocollato.
Il ricercatore potrà, successivamente inviare il kit postale per la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno allegando la convenzione rinnovata e depositata.
Documentazione
MODELLO FR
- Fotocopia di un documento in corso di validità del rappresentante legale dell'istituto di ricerca richiedente;
- Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale dell’istituto di ricerca;
- Fotocopia del passaporto del ricercatore se proveniente dall'estero ovvero permesso di soggiorno incorso di validità se residente in Italia;
- Convenzione di accoglienza stipulata tra il "ricercatore" e l'istituto di ricerca;
- Iscrizione dell'ente di ricerca nell'apposito elenco tenuto dal MIUR;
- Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.
MODELLO FC
- Fotocopia del permesso di soggiorno per ricerca scientifica, rilasciato da altro paese, in corso di validità;
- Fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale dell’istituto di ricerca;
- Fotocopia della pagina del passaporto contente i dati anagrafici del ricercatore;
- Documentazione rilasciata dall’Università, ovvero dall’Istituto di ricerca del paese di provenienza che ha accolto il ricercatore straniero, che autorizza lo stesso all’attività di ricerca in Italia;
- Dichiarazione dell'Istituto di Ricerca italiano in cui si svolge l’attività di ricerca per non più di 3 mesi;
- Polizza assicurativa sanitaria;
- Iscrizione dell'Ente di Ricerca nell'apposito elenco tenuto dal Miur;
- Marca da bollo da € 16,00 indicata in domanda.