AVVISO AGLI UTENTI:
A decorrere dal 01 Agosto 2023 lo Sportello telefonico è sospeso.
In sostituzione per richiedere informazioni è possibile inviare una mail ai seguenti indirizzi:
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
P.E.C.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
E' consentito l'accesso agli Uffici esclusivamente su appuntamento, da concordare tramite e-mail.
Non è consentito presentarsi personalmente presso l'Ufficio Cittadinanza per richiedere informazioni sulla propria istanza, in quanto, sin dalla presentazione telematica della domanda, il richiedente può avere ogni informazione utile sullo stato della pratica attraverso il collegamento informatico al Portale Servizi cittadinanza, ora anche mediante IOAPP.
AVVISO AGLI UTENTI:
DAL 18/01/2021 E' DISPONIBILE SUL SITO DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALL'INDIRIZZO https://portaleservizi.dlci.interno.it LA NUOVA SEZIONE "CITTADINANZA" PER LA COMPILAZIONE, L'INVIO E LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI CITTADINANZA ON-LINE DA PARTE DEI RICHIEDENTI, IN SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE SEZIONE PRESENTE ALL'INTERNO DEL PORTALE https://nullaostalavoro.dlci.interno.it.
Dal 1° settembre 2020 l'accesso al portale di invio telematico delle istanze da parte dei richiedenti la cittadinanza residenti in Italia, deve avvenire esclusivamente con SPID
Si rappresenta l'assoluta necessità per coloro che hanno presentato la domanda senza lo SPID, di associare le vecchie credenziali allo SPID.
Per saperne di più:
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
Principi fondamentali
La cittadinanza italiana si basa sul principio della discendenza, Jure Sanguinis , per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana, è italiano.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.
A tal proposito la citata legge, dispone che:
Sono italiani dalla nascita i figli di cittadini italiani (art.1 c.1 lett. a);
Sono italiani dalla nascita, se nati in territorio italiano, i figli di genitori entrambi ignoti o apolidi, o coloro i quali non possono acquistare la cittadinanza di nessuno dei due genitori (art.1 c.1 lett. b);
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina l'acquisto automatico della cittadinanza italiana (art. 2 c.1);
Acquista automaticamente la cittadinanza il minore straniero adottato da cittadino italiano (art. 3 c.1);
Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai discendenti in linea retta di cittadini italiani (art.4 c. 1);
Viene riconosciuta la cittadinanza italiana ai cittadini stranieri nati in Italia che ivi abbiano soggiornato ininterrottamente fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età (art.4 c.2);
Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i coniugi di cittadini italiani ( 5 );
Possono richiedere la cittadinanza per naturalizzazione i cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia; gli anni di residenza richiesti variano a seconda dei casi ( 9 ).
I cittadini stranieri, pertanto, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti ed in base alle suddette disposizioni è possibile individuare due tipologie di concessione:
CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art.5 L. 91/92)
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art.9 L. 91/92)
Acquisto Cittadinanza per MATRIMONIO (art. 5 L. 91/92)
REQUISITI
Possono presentare domanda di cittadinanza i coniugi di cittadini italiani. Per presentare la domanda ex art.5 è necessario che siano intercorsi:
- 2 anni di residenza legale e continuativa in Italia dalla data del matrimonio;
- 3 anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero;
- 2 anni dalla data del giuramento e dalla data del matrimonio, in caso di coniuge naturalizzato italiano.
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento della presentazione della domanda e fino all'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non vi deve essere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
La domanda è rigettata, oltre che per carenza dei sopracitati requisiti, anche in caso di gravi motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica e in caso di condanna definitiva del richiedente, pronunciata in Italia o all'estero, per i reati di cui all'art. 6 della L. 91/1992.
Ai fini del conferimento della cittadinanza, è necessario che il matrimonio sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di residenza.
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.
Qualunque variazione di residenza, anche all'estero, deve essere comunicata all'Ufficio (scarica: modulo variazione residenza)
DOCUMENTI RICHIESTI
- CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine. (non ha scadenza)
- CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.
Una volta legalizzati i documenti devono essere tradotti (vedi nota sulle modalità di traduzione).
- TITOLO DI SOGGIORNO : carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
- DOCUMENTO DI IDENTIT À : passaporto o carta di identità.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza")
- MARCA DA BOLLO da 16€.
- TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.
Concessione della Cittadinanza per RESIDENZA (art. 9 L. 91/92)
REQUISITI
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia.
Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
Gli anni di residenza necessari variano a seconda dei casi:
10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f);
4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d);
5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 16 c.2 );
5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b);
3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a);
5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c).
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico.
Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.
Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della residenza anagrafica legale sul territorio italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.
La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.
Qualunque variazione di residenza deve essere comunicata all'Ufficio (modulo variazione residenza ALLEGATO).
DOCUMENTI RICHIESTI
- CERTIFICATO DI NASCITA * , da richiedere nel Paese d'origine. (non ha scadenza)
- CERTIFICATO PENALE * del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia. (il certificato penale ha validità di 6 mesi, decorrenti dalla data di rilascio, salvo diverse indicazioni riportate sul certificato stesso)
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito . È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille. I certificati rilasciati da Paesi dell'Unione sono esenti da legalizzazione.
Una volta legalizzati i documenti devono essere tradotti (vedi nota sulle modalità di traduzione).
- TITOLO DI SOGGIORNO: carta di soggiorno o permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari; attestato di soggiorno per i cittadini dell'Unione europea.
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ: passaporto o carta di identità.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza").
- MARCA DA BOLLO da 16€.
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI degli ultimi tre anni, proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia.
- TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
Qualora vi siano discordanze anagrafiche tra i vari documenti, italiani e del proprio paese, è necessario produrre una dichiarazione consolare.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.
Concessione Cittadinanza per APOLIDI e RIFUGIATI POLITICI (art. 9 lett. e; art. 16 L. 91/92)
REQUISITI
Ai sensi dell'art. 9 lettera e) della Legge 05 Febbraio 2020, la cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
L' Art.16 della Legge 05 Febbraio 1991, n. 92 chiarisce:
- L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali è equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge , con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
La concessione della cittadinanza presuppone che il richiedente dimostri la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L. 549/1989), sono stati stabiliti i limiti di reddito quantificati nelle seguenti somme: € 8.263,31 richiesti per nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito imponibile in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516, 00 per ogni figlio a carico.
Ai fini della domanda di cittadinanza possono concorrere al reddito del nucleo familiare, al fine del raggiungimento dei parametri imposti, i parenti di primo grado presenti sullo stato di famiglia.
Alla data del giuramento dovranno permanere i requisiti di legge per la concessione della cittadinanza, la continuità della residenza anagrafica legale sul territorio italiano, e la capacità reddituale nella misura minima di cui prima.
La mancanza dei sopracitati requisiti comporta il rigetto della domanda.
I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della L. 91/92.
I certificati di nascita e penale del Paese d'origine, per le domande di cittadinanza degli apolidi e/o dei rifugiati, considerata l'impossibilità per apolidi e rifugiati di richiederli al proprio Paese d'origine, posssono essere formati attraverso dichiarazioni sostitutive di notorietà da effettuarsi ripettivamente presso il Tribunale (per il certificato di nascita) ed in Comune (per il certificato penale).
DOCUMENTI RICHIESTI
- Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO DI NASCITA , da effettuare presso il Tribunale con due testimoni.
- Dichiarazione sostitutiva del CERTIFICATO PENALE , da effettuare presso Ufficio Anagrafe.
- Certificato attestante la data del riconoscimento dello Status.
- TITOLO DI SOGGIORNO.
- CARTA D'IDENTIT À.
- MARCA DA BOLLO DA 16€.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. (validità un anno)
Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento. Rimane fatta salva la facoltà di richiedere il rimborso della somma versata e non utilizzata mediante apposita istanza al Ministero dell'Interno per il tramite di questa Prefettura (vedasi al riguardo la sezione documenti scaricabili: "Richiesta rimborso contributo Cittadinanza").
- DICHIARAZIONE DEI REDDITI degli ultimi tre anni, proprie o dei parenti di primo grado presenti sul proprio stato di famiglia. (per le sole domande per motivo di residenza)
- TITOLO ATTESTANTE LA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
I titolari dello status di PROTEZIONE SUSSIDIARIA così come coloro che hanno la PROTEZIONE UMANITARIA non usufruiscono delle agevolazioni previste per il rifugiato in materia di acquisto della cittadinanza italiana, ma rientrano nella disciplina generale prevista dagli articoli 5 e 9 della L. 91/92.
Titolo attestante la conoscenza della lingua italiana
L'art. 14 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. Decreto Sicurezza), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 c.1 della L. 132/2018, ha introdotto il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
Pertanto, i richiedenti sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un Istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Gli Enti certificatori sono quattro:
- Università per Stranieri di Perugia;
- Università per stranieri di Siena;
- Università di Roma Tre;
- Società Dante Alighieri.
Inoltre tale certificazione può essere prodotta da Istituzioni ed Enti convenzionati a livello nazionale ed internazionale con i suindicati Enti certificatori, rintracciabili nelle informazioni pubblicata sui siti dei suddetti Ministeri e degli Enti certificatori.
Sono esclusi i richiedenti che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4 bis del T.U. di cui al D. Lgs. 286/98, o che siano titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo - UE, di cui all'art. 9 del suddetto T.U., i quali dovranno indicare gli estremi della sottoscrizione dell'accordo o del permesso di soggiorno in corso di validità, nonché scansionarne copia.
Produzione dei certificati nascita e penale: casistiche
CERTIFICATO DI NASCITA , da richiedere nel Paese d'origine
- Sono esonerati dalla produzione di tale certificato i cittadini stranieri nati in Italia.
- Attualmente Albania, Bolivia, Cile, Colombia e Macedonia consentono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.
- I cittadini nigeriani, oltre al certificato di nascita devono produrre la Dichiarazione giurata d'età.
- I certificati di nascita redatti secondo il modello multilingue sono esenti da traduzione.
CERTIFICATO PENALE del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza.
- Sono esonerati dalla produzione di tale certificato i cittadini stranieri nati in Italia e che ivi abbiano sempre soggiornato
- Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia, tali Paesi sono: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana (nel solo Consolato di Genova), Romania.
MODALITÀ DI TRADUZIONE
- Traduzione nel Paese d'origine e conseguente legalizzazione della traduzione nelle forme di rito;
- Traduzione presso l'Ambasciata o Consolato italiani presenti nel Paese d'origine;
- Traduzione presso il Tribunale, con relativo verbale di asseverazione;
- Traduzione presso il proprio Consolato in Italia, e successiva legalizzazione in Prefettura. Sono esenti da legalizzazione prefettizia i documenti provenienti da consolati di Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 07/06/1968. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lichtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
Il cittadino straniero può presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana esclusivamente on- line, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it . La registrazione può essere effettuata tramite SPID , oppure con mail e password; si raccomanda di tenere a memoria le credenziali di accesso (mail e password) , le quali serviranno per consultare la pratica una volta inoltrata.
Eseguita la registrazione, occorre compilare accuratamente il modulo telematico di domanda in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione alla correttezza dei dati anagrafici e alle date della residenza, nonché alla cifra dei redditi dichiarati (se necessario), e ai dati dei componenti del nucleo familiare. Una volta compilato il modulo bisogna allegare i file corrispondenti ai documenti richiesti ponendo estrema attenzione a scansionare (utilizzare formato PDF) ed allegare correttamente tutti i documenti necessari. Ciascun documento deve essere composto da un unico file, in formato PDF , e tutte le relative pagine devono essere scansionate fronte-retro.
Attenzione : le domande incomplete o comunque non corrispondenti a quanto di seguito indicato saranno rifiutate in fase iniziale per mancanza dei requisiti essenziali.
CONSULTARE LA PRATICA ONLINE
Per verificare on line lo stato di avanzamento della propria domanda di cittadinanza è sufficiente accedere al portale del Ministero dell'Interno al seguente link: https://cittadinanza.dlci.interno.it utilizzando le credenziali di accesso inserite in fase di registrazione (mail e password oppure SPID ). Una volta effettuato l'accesso basterà cliccare su > Cittadinanza > Visualizzza stato della domanda.
Inoltre il richiedente, sempre collegandosi al portale , potrà visualizzare le comunicazioni (> Cittadinanza > Comunicazioni ) a lui inviate dalla Prefettura concernenti:
- L'avvenuta accettazione della domanda e l'avvio del relativo procedimento, nonché il rilascio del codice K10; oppure, in caso di irregolarità nella documentazione prodotta o in mancanza dei requisiti, il rifiuto della stessa:
La data di convocazione presso gli Sportelli della Prefettura per lil controllo dei documenti originali allegati alla pratica in formato elettronico;
- Qualunque altra eventuale comunicazione in merito all'istanza.
Tali comunicazioni sono accompagnate dall'invio di una notifica all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.
ATTENZIONE : Qualora l'appuntamento per il deposito dei documenti originali venisse disatteso, si procederà ad una seconda convocazione che prevede la fissazione di un termine perentorio per la presentazione, pena l'emissione di un decreto di improcedibilità dell'istanza.
ACCESSO MEDIANTE SPID
D. Lgs. 82/05 Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità digitale - SPID e D.P.C.M 24/10/2014.
L'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini ed imprese (SPID), intende favorire l'accesso in rete, da parte dei cittadini, ai servizi della Pubblica Amministrazione.
Tra tali servizi rientra anche il Portale di Alimentazione delle Domande (ALI) in cui confluiscono le domande online di cittadinanza.
Si forniscono pertanto le indicazioni di massima relative alle nuove modalità;
indicazioni più dettagliate saranno disponibili nel manuale d'uso scaricabile dal sistema stesso.
Preliminarmente si fa presente che per accedere mediante il sistema SPID gli interessati devono registrarsi presso un ID provider tra quelli già individuati e rinvenibili sul sito dell'AgID ( www.agid.gov.it ).
Qualora l'interessato non fosse ancora in possesso di un'identità SPID, potrà farlo attraverso lo stesso sistema ALI, mediante la selezione del pulsante "Non hai SPID?", che lo reindirizzerà al portale di registrazione http://www.spid.gov.it , dove potrà scegliere l'Identity Provider (Aruba, InfoCert, IntesaID, NamiriaID, PosteID, SielteID, SpidItalia,TimID).
Sul sistema sarà implementata la sicurezza di secondo livello, che permette l'accesso attraverso nome utente e password, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (OTP) trasmesso via sms o con apposita App su smartphone.
Sull'homepage del Portale ALI, pertanto, l'utente si autenticherà tramite SPID, selezionando "Entra con SPID" e visualizzerà i servizi disponibili cui potrà accedere. Sarà anche prevista, per permettere agli utenti di continuare ad agire sul sistema, una funzionalità attraverso la quale l'interessato con identità SPID potrà associare la nuova utenza a quella precedentemente utilizzata, inserendo i propri dati personali, in modo tale da non perdere lo storico delle domande già presentate.
Dirigente dell'Area IV Bis: Viceprefetto Dott. Roberto Dosio
Telefono: centralino: 011/55891
COMUNICARE CON GLI UFFICI
Ø Per comunicazioni e/o informazioni dirette al Ministero dell'Interno, utilizzare il seguente indirizzo P.E.C.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10).
Ø Per comunicazioni e/o informazioni dirette all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Torino, utilizzare esclusivamente la seguente email istituzionale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. (specificando nell'oggetto il codice di riferimento della propria pratica (K10). Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase).
RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI:
Eventuali istanze di accesso agli atti, dovranno essere indirizzate, accompagnate da copia di un documento di riconoscimento o di eventuale mandato/delega a terzi - al seguente indirizzo email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Si fa presente che le comunicazioni inviate ad altri account di posta elettronica dell'Ufficio non potranno essere evase.Scarica richiesta accesso agli atti ALLEGATA
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza);
P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 (regolamento di esecuzione della legge);
P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana);
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, commi 11 e 12), che dall'8 agosto 2009 ha modificato i requisiti per la richiesta di cittadinanza per matrimonio e introdotto un contributo per le domande di cittadinanza;
Legge 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15), che ha introdotto l'obbligo dell'autocertificazione (applicabile anche alle richieste di cittadinanza);
Direttiva del Ministro dell'Interno 7 marzo 2012, che dal 1° giugno 2012 ha attribuito ai prefetti la competenza per i provvedimenti in materia di cittadinanza per matrimonio;
Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha operato le modifiche indicate nell'avviso di cui alla prima pagina.